Art. 4.
(Disposizioni in caso di arresto in flagranza e giudizio direttissimo).

      1. I provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche e all'obbligo di comparizione in concomitanza con le stesse, nei limiti temporali previsti dalla presente legge. Gli stessi provvedimenti sono revocabili in ogni momento, anche su istanza dell'interessato, da parte dell'autorità giudiziaria che li ha emessi.
      2. All'esito del giudizio direttissimo e valutata la personalità del condannato, il giudice, solo su istanza di parte, può sostituire al divieto e all'obbligo di cui al comma 1 l'obbligo di un impegno sociale presso organizzazioni di volontariato o strutture pubbliche.
      3. L'impugnazione della sentenza ovvero dell'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo non sospende l'esecuzione del provvedimento.